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Trasporto sostanze liquide nel
bagaglio a mano
Informativa
ai passeggeri
Aggiornata al 18 dicembre 2007
Nuove
Regole di Sicurezza negli Aeroporti dell'Unione Europea
Al fine di proteggere i
passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in
forma liquida, l’Unione Europea (UE) ha adottato nuove regole di sicurezza che
limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed
oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono
soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell’Unione Europea,
compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.
Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all’Unione Europea.
Le nuove misure si
applicano a partire da lunedì 6 novembre
COSA
C'È DI NUOVO? |
All’atto
della preparazione del proprio bagaglio
Mentre non vi
sono limitazioni per i liquidi inseriti nel
bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato
nell’aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene
presentato ai punti di controlli di sicurezza
aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in
piccola quantità.
Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi
ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti
(es:
In Aeroporto Al fine di
agevolare i controlli è obbligatorio:
·
presentare agli addetti ai controlli di
sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano
esaminati;
·
togliersi giacca e soprabito: essi
verranno sottoposti separatamente ad ispezione;
·
estrarre dal bagaglio a mano i computer
portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande
dimensione. Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a
mano.
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COSA NON
CAMBIA? |
E’ ancora possibile:
a.
trasportare liquidi all’interno del bagaglio
da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a
mano);
b.
trasportare, all’interno del bagaglio a mano,
possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo,
medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe
essere necessario fornire prova dell’effettiva necessità ed autenticità di
tali articoli;
c.
comprare liquidi come bevande e profumi,
conservandone la prova d’acquisto, nei negozi e nei Duty Free situati oltre i
punti di controllo di sicurezza degli aeroporti dell’Unione Europea (nonché in
quelli di Norvegia, Svizzera e Islanda), ed a bordo degli aeromobili
utilizzati dalle Compagnie Aeree degli stessi Paesi. I prodotti acquistati
presso i Duty Free ed a bordo dei suddetti aeromobili saranno consegnati in
sacchetti sigillati che si consiglia di non aprire prima di essere arrivati
alla destinazione finale. In caso contrario, transitando presso gli eventuali
aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai
controlli di sicurezza.
Nota
Transito negli aeroporti comunitari per i passeggeri provenienti da scali
extracomunitari
I prodotti liquidi acquistati presso duty-free shops di aeroporti
extracomunitari (ossia situati al di fuori dell’Unione Europea ed al di fuori
di Norvegia, Svizzera e Islanda) possono essere confiscati negli eventuali
scali di transito comunitari. In caso di voli diretti, invece, i liquidi
possono essere regolarmente trasportati a bordo.
Il Regolamento Europeo 915/2007, del 31 luglio 2007, prevede
l’equiparazione degli acquisti di sostanze liquide effettuati nei duty free
shops di taluni scali extracomunitari a quelli dell’Unione Europea, purché le
misure di sicurezza adottate da tali scali siano equiparabili a quelle
comunitarie, e sia stata conseguentemente raggiunta un’intesa fra l’Unione
Europea ed il Paese interessato.
Dal 3 gennaio 2008 l’aeroporto di Singapore sarà, da questo punto di vista,
equiparato agli scali europei; da quella data, quindi, nei duty-free shops di
Singapore si potranno acquistare prodotti liquidi anche se sono previsti scali
di transito in aeroporti comunitari prima della destinazione finale.
Verifiche di equiparabilità sono in corso su numerosi altri scali.
Tutti questi liquidi sono in
aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica
trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.
In caso di dubbi, prima di
intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o
agente di viaggio.
Si prega di essere cortesi e
di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia
aerea.
Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New
EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato
dalla Commissione Europea, dall’Associazione delle Compagnie Aeree Europee e
dall’Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è
informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE;
ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente
sull’effettivo testo di legge (Reg. CE 1546/2006 del 4 ottobre 2006).