Il destino degli educatori è nelle mani del Senato

Siamo appesi ad un filo. Il Disegno di Legge Iori-Binetti sulla disciplina delle professioni educative si trova al vaglio delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica alle quali i sindacati avevano rivolto questo invito

appesifiloIntanto molti educatori professionali laureati, oppure iscritti all’Università prima che nascessero i corsi di laurea “sanitari” Snt2″, si fanno delle sacrosante domande.

Sperando di fare un servizio di informazione utile a tutti coloro che lavorano o frequentano il mondo dell’Educazione e della Pedagogia, abbiamo preso dai “social” una domanda a campione  e abbiamo fatto seguire la risposta di un educatore professionale che conosce le leggi sulla materia dal 1990 ad oggi:

Domanda di Cristiana

“Salve colleghi, sono Cristiana, un’educatrice professionale, e scrivo per avere un confronto. Mi sono laureata nel 2001 alla Facoltà di Scienze della Formazione (vecchio ordinamento, quadriennale).

In quel periodo alla mia facoltà ( Abruzzo in provincia dell Aquila) esistevano solo due indirizzi, quello in “Scienze della Formazione Primaria” e quello di “Educatore Professionale”, oggi io e tanti altri colleghi come siamo definiti?

Attualmente le due facoltà che formano gli Educatori Professionali sono quella di medicina e di lettere ma chi come me non proviene da nessuna di queste due facoltà cosa sarà???
Ho lavorato sia con i minori (interventi educativi domiciliari, nelle scuole, in centri educativi e comunità residenziali) che con gli adulti nel settore disabilità e psichiatria. Attualmente lavoro per una cooperativa in Emilia Romagna e sono educatrice in una residenza protetta psichiatrica, mi chiedo qualora passi la nuova legge, io come sarei definita, un educatore sociale o professionale? Tale quesito posto alla mia cooperativa non ha avuto risposta, hanno detto che onestamente non sono in grado di rispondere esattamente. Io mi chiedo: se venissi definita un educatore sociale allora non potrei più lavorare in tale ambito definito sanitario?

Risposta di Graziano Ruggiero, Educatore Professionale, portavoce del gruppo facebook “Educatori laureati in SdE…uniamoci tutti insieme!” (15mila iscritti)

“Per la legge italiana vigente, e non per il ddl Iori-Binetti, Cristiana è una Educatrice Professionale, per giunta in possesso di laurea magistrale. Non solo lo è, e lo resta, perché scritto sulla pergamena di laurea ma perché il suo titolo è compreso nell’Equipollenza disciplinata secondo il DM 27 luglio 2000 ed il DM 23 giugno 2016 (L’equipollenza, in generale, viene scritta anche per salvaguardare il mantenimento dei posti di lavoro occupati prima che un dato riconoscimento intervenga compresa la possibilità di partecipare ad un concorso).

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le professioni, formate da corsi di laurea e da corsi diciamo di pari valenza, per essere adeguati a formare una professione, devono essere dotate di “abilitazione all’esercizio della professione” 
Ed allora a cosa serve l’equipollenza a differenza dell’equivalenza? Serve esclusivamente a dotare le professioni, nate e formate in maniera non abilitante, di abilitazione all’esercizio di una professione che è legalmente riconosciuta con atto di legge.

Questo è però riferito a quelle formazioni nate prima che la professione fosse legalmente riconosciuta !!
E quale sarebbe la professione legalmente riconosciuta? Quella disciplinata dal DM 520/1998 e cioè Educatore Professionale. Questa norma, oggi, non è esclusivamente appannaggio dei corsi di medicina SNT2 “Educazione Professionale” ovvero sarebbe una interpretazione assai limitante quando, tra l’altro, il DM indica chiaramente che la formazione deve essere fatta in collegamento tra quattro (4) università.

In riferimento dunque al corso di studi seguito dalla collega Cristiana e, come lei, da migliaia di studenti che hanno fatto lo stesso corso di studi istituito nel febbraio del 1991 e durato, mi pare, fino al 2003 (l’anno di chiusura ufficiale non lo ricordo!) sono abilitati all’esercizio della professione disciplinata dal DM 520/1998 giusto il DM 27 luglio 2000 e 23 giugno 2016. Perché? Perché le due equipollenze citate sono riferite ai corsi di laurea per Educatore Professionale nati con la legge di riforma universitaria L. 341/1990.
Il primo corso di laurea nato, cioè partorito da tale riforma, è stato istituito, come ho scritto prima, nel febbraio del 1991.

È altamente significativa questa data! Perché? Perché il DM 520/1998, che riconosce la professione come professione sociale e sanitaria insieme lo fa vedendola come professione annoverata tra le professioni sanitarie ma è pur sempre sanitaria e sociale insieme e tale è! E viene istituita riconducendosi al D.Lgs. 502/1992 (legge di Riforma sanitaria – n.d.r.) il quale afferma che i corsi nati prima – attenzione, lo ribadisco, nati prima della riforma sanitaria e non conclusi prima e neanche attivati entro il 1999 (termine tanto stra-usato da Anep!) – sono da considerarsi abilitanti alla professione. Ma il Ministero della Salute ed il MIUR (a quel tempo era il MURST) fecero di più emanando appunto l’equipollenza per tutelare tutti quei percorsi formativi nati prima dell’avvento dei corsi universitari e nati prima del riconoscimento ufficiale della professione.

ATTENZIONE: usare queste informazioni dotandosi di tutte le norme citate. Quanto scritto vale esclusivamente per il v.o. quadriennale.
Il 9 settembre 2012 il Consiglio di Stato pubblica una sentenza storica che prende in considerazione l’equipollenze citate ed afferma un principio: i corsi di laurea istituiti con dicitura Educatore Professionale hanno a che vedere con il DM 520/1998 e, che piaccia o no, è così; e saranno le università a dover rispondere del mancato conferimento dell’abilitazione all’esercizio della professione per i corsi di laurea di SDE sopraggiunti con le riforme universitarie 509 e 270 che sono deficitari dell’abilitazione. Questo è stato un atto grave in quanto MIUR, in primis, ed università a seguire hanno trasgredito al cosiddetto Documento di Bologna istituendo corsi di laurea non abilitanti all’esercizio della professione.

Oggi, Il Disegno di Legge 2656 Iori-Binetti, nata con buon intento, si sta rivelando un qualcosa di torbido.
La collega Cristiana, se dovesse passare il DDL, avrà a disposizione due professioni grazie all’equipollenza che resta:  Educatore professionale “puro”, cioè per tutti gli ambiti, e pedagogista.

Ma per il pedagogista intanto, lo stesso DDL, non prevede obblighi da parte di regioni, asl ed enti locali.
E spaccherà la professione, per i futuri educatori, in due rami? Pertanto la domanda sorge spontanea: “Cui prodest On. Iori?”

About Domenico Ciardulli 257 Articles
Blogger autodidatta, Educatore Professionale con Laurea Magistrale in Management del Servizio Sociale a Indirizzo Formativo Europeo; Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani. Profilo corrente: Ata nella Scuola Pubblica. Inserito nelle Graduatorie d'Istituto 3a fascia per l'insegnamento di "Filosofia e Scienze Umane"

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