Ferie supplenti ATA, il consiglio dell’avvocato

circolaremiurLa circolare ministeriale del 31 maggio, indirizzata agli Uffici Scolastici, è chiara e inequivocabile: i contratti di supplenza al 30 giugno su Organico di Diritto vanno trasformati in contratti al 31 agosto.

Abbiamo appreso da alcune province (Roma, Torino, Campobasso…) che le comunicazioni dagli Uffici Scolastici alle scuole sono arrivate nelle giornate di mercoledì 1 giugno e venerdì 3 giugno.

Le segreterie di quelle scuole hanno subito contattato i supplenti al fine di interrompere o modificare il piano ferie presentato nel mese di maggio.

L’avvocato della Uil Scuola, Domenico Naso, fa presente quanto segue:

“Sono illegittimi i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici che obbligano il personale ad usufruire forzatamente delle ferie entro il mese di giugno nei casi di contratti che, per legge, devono essere prorogati sino al 31 agosto.

Qualora il piano ferie non venisse modificato il lavoratore dovrà inviare al Dirigente Scolastico una lettera di protesta richiedendo per iscritto, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni sottese al provvedimento”.

Da lunedì prossimo 6 giugno alle ore 12, il Gruppo Facebook  “Supplenti della Scuola per la Qualità e Dignità del Lavoro” invita a scrivere la propria situazione “scolastica” di estensione del contratto e del piano ferie.

Tale sondaggio aiuterà gli Uffici Scolastici Provinciali di tutto il territorio italiano a uniformare e rendere coerenti ed omogenee le disposizioni inviate ai singoli istituti scolastici per evitare discriminazione e disparità di trattamento tra gli ATA con contratto OD.

Parimenti si può segnalare la propria situazione ferie per aiutare i Dirigenti Scolastici a prendere provvedimenti equi, in sintonia con le disposizioni impartite in tutte le altre scuole.

Tanto per un’opportuna riflessione sul tema riportiamo di seguito quanto recita l’articolo 11 del CCNL Scuola:

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

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Blogger autodidatta, Educatore Professionale con Laurea Magistrale in Management del Servizio Sociale a Indirizzo Formativo Europeo; Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani. Profilo corrente: Ata nella Scuola Pubblica. Inserito nelle Graduatorie d'Istituto 3a fascia per l'insegnamento di "Filosofia e Scienze Umane"

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