L.R. 9 settembre 1996, n. 38

Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio

 

Art. 6

Partecipazione ed informazione.

 

1. La Regione, nell'osservanza dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e negli articoli 34 e 48 del proprio Statuto, favorisce, nella fase sia della progettazione sia dell'erogazione e della verifica delle prestazioni, la più ampia partecipazione e consultazione dei cittadini delle organizzazioni sindacali a livello regionale e degli altri organismi sociali presenti nel territorio, quali strumenti di crescita civica e quali mezzi per il miglioramento del sistema socio-assistenziale ed il suo adeguamento alle esigenze dei singoli e della collettività.

 

2. I comuni, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione dei servizi di assistenza sociale, disciplinando, nel regolamento di cui all'articolo 43, in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, i rapporti con gli organismi stessi, le procedure per la consultazione della popolazione e per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dirette a migliorare la tutela di interessi collettivi, nonché le modalità per assicurare a tutti gli interessati l'informazione sullo stato dei procedimenti ed il diritto di accesso agli atti ed alle strutture.