COMMERCIO
ROMA CAPITALE DELL'EVASIONE CONTRIBUTIVA PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA (EST)
Sono circa il 70% delle aziende di Roma iscritte alla categoria commercio che evadono il contributo obbligatorio per l'assistenza integrativa sanitaria ai propri dipendenti (commessi dei negozi, operatori delle pulizie, della ristorazione, della distribuzione e del turismo..). Eppure si tratta di un contributo una tantum che va dai 5 a 10 euro max e che permette ai lavoratori di avere rimborsi fino a 700 euro per ticket, visite specialistiche, controlli medici annuali ecc.
L'evasione tocca punte altissime nella città di Roma mentre la tendenza è invertita nelle città del nord, come Pavia, Lecco, Sondrio dove pagano il contributo circa l'80% delle imprese. A Milano paga il contributo il 60% delle imprese, percentuale doppia rispetto a quella di Roma. Che fanno, riguardo questo problema, FILCAMS –CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS – UIL ?
Ecco di seguito l'articolo del CCNL che disciplina l'obbligo dei datori di lavoro.
CCNL TERZIARIO (aziende di ristorazione, servizi, distribuzione, turismo)
Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 3 e 4 che saranno versate in due rate di 15 euro ciascuna, ad ottobre 2004 ed a luglio 2005.
Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse