INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

MESSAGGIO ALL

Oggetto: Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali al personale precario scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) della Scuola di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed Inps. Istruzioni e chiarimenti.

Facendo seguito al messaggio n. 15023/10, si forniscono le istruzioni operative – condivise con il Miur – per la gestione delle domande di prestazione in oggetto per l’anno scolastico 2010-2011. Con l’occasione si forniscono gli ulteriori chiarimenti richiesti dalle sedi.

1. Anno scolastico 2009/10.

Le domande dei lavoratori inseriti nelle graduatorie (elenchi scolastici prioritari) di cui all’articolo 1 L. n. 167/09 ai sensi del D.M. n. 82/09 – personale titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell’a.s. 2009/10 – presentate entro il 31 dicembre 2009 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall’ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente (messaggi n. 30303/09 e n 2640/10, par. 1). Per questi soggetti, la procedura di gestione è stata aggiornata prevedendo la verifica automatica della presenza del richiedente nell’elenco di potenziali beneficiari trasmesso dal MIUR (messaggio n. 1503/10).

Tali domande vanno gestite considerando la prestazione sospesa anziché cessata anche per riprese lavorative nel settore scolastico superiori a cinque giorni, con proroga del trattamento nei limiti della durata massima normativamente prevista e senza necessità di ottenere dal beneficiario la presentazione di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego o di osservare nuovamente il periodo di carenza (Circolare n. 125/09, par. 3, e messaggio n. 2640/10, n. 2).

Le domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. n. 100/09 – personale titolare, nell’a.s. 2008/09, di una supplenza di almeno centottanta giorni e personale educativo dei Convitti statali – presentate entro il 30 giugno 2010 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall’ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente (messaggi n. 13224/10 e n. 2640/10, par. 1). Anche per tali domande si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al messaggio n. 2640/10, n. 2).

Per questi soggetti, nelle more della sottoscrizione dell’apposito addendum alla Convenzione, non è stato possibile prevedere un collegamento diretto della procedura all’elenco potenziali beneficiari MIUR. Sebbene la preverifica della presenza del richiedente negli elenchi prioritari rientri – in base alla Convenzione – nei compiti del MIUR, al fine di evadere le numerose domande in giacenza, è stato previsto che gli interessati possano certificare di propria iniziativa l’inserimento nelle graduatorie (messaggio n. 13224/10).

Si fa presente che tale facoltà va riconosciuta anche ai soggetti di cui al D.M. n. 82/09 che lamentino la erronea esclusione del proprio nominativo nell’elenco trasmesso dal Miur.

Si ribadisce, come già indicato dal messaggio 15023/10, primo capoverso, che per i trattamenti in favore del personale precario della Scuola di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09 vanno osservate le particolari modalità di gestione sopra richiamate anche oltre il termine delle attività didattiche dell’a.s. in corso (30 giugno 2010). Eventuali supplenze prorogano la durata della prestazione inizialmente concessa fino a concorrenza del periodo massimo indennizzabile, fermo restando il limite temporale dell’a.s. in corso (31 agosto 2010); fino a tale data, non è configurabile una rinuncia alla prestazione in corso di godimento al fine di accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione con requisiti normali collegato alla cessazione dell’ultimo incarico; tali domande di prestazione vanno respinte essendo il trattamento già in corso di pagamento. A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente; se tuttavia è ancora in corso di godimento la prestazione con decorrenza 1° luglio 2009, si procederà in via eccezionale alla riliquidazione delle giornate residue di trattamento con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, afferente all’a.s. 2010/11.

2. Anno scolastico 2010/11.

Per le domande presentate nel corso dell’a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si forniscono le seguenti indicazioni, a chiarimento di quanto indicato con messaggio 15023/10, secondo capoverso:

3. Decorrenza.

È stato segnalato che le Strutture di alcune Regioni hanno respinto le domande di prestazione presentate da soggetti di cui al D.M. n. 82/09 in mancanza dell’attestazione, entro il 31 dicembre 2009, dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego.

Si precisa al riguardo che quanto previsto dal messaggio n. 2640/10, par. 1, secondo capoverso, vale – secondo le regole generali – ai soli fini della decorrenza del pagamento.

Si ribadisce pertanto che, per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09, se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l’attestazione presso il Centro per l’impiego, si considerano entrambi gli adempimenti soddisfatti al 1° luglio 2009. Se invece la domanda è presentata entro il 31 dicembre ma l'attestazione è successiva, la prestazione spetta ugualmente ma con decorrenza dall'iscrizione al Centro per l’impiego.

Si raccomanda di procedere al riesame in autotutela, ai fini dell’accoglimento, delle domande di prestazione eventualmente respinte per la motivazione indicata

Ruggero Golino

Fonte Flcgil

 

 

 

 

 

 

Hit Counter