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Roma - "1-bis. È consentita la
libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di
immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o
scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della
ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono
definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma."
Avete letto bene: non è una bufala, ma quanto inserito dopo il comma 1
dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Siamo "in territorio di diritto d'autore" e chi l'ha scritto è il
legislatore!
Il 21 dicembre 2007, tra le 20 e le 21, mentre molti stavano per addentare
una buona fetta di panettone, la VII Commissione del Senato della
Repubblica, approvava il Disegno di legge S1861, recante le Disposizioni
concernenti la Società italiana degli autori ed editori. Un vero e proprio
colpo di scena passato in sordina!
Ad una prima lettura, in molti esulteranno pensando ad una vera e propria
rivoluzione per il diritto d'autore, considerando l'incredibile abbattimento
di barriere normative sino ad ieri presenti in rete. In realtà questa
disposizione confonde, a parere di chi legge, ancor maggiormente la
situazione. Anzittutto, il concetto di "immagini e
musiche a bassa risoluzione o degradate" è sorprendente: la rete serve per
far evolvere, non per reprimere le opere e tradurle in musiche o immagini
incomprensibili e "rovinate" pur di farle rientrare in un dettato
normativo... Secondariamente i concetti di uso didattico o
scientifico lasciano il tempo che trovano: sono ampi, molto
discrezionali, insomma: non certi.
In terzo luogo, torna trionfante lo scopo di lucro: ovvero il
riconoscimento della possibilità di pubblicare opere in internet solo se lo
sfruttamento non si traduce in "moneta sonante (o frusciante)".
Quindi, ricapitolando: opere protette dal diritto d'autore in condizioni
ordinarie, se io le devasto totalmente, snaturandole, posso diffonderle in
rete, magari scrivendo una dizione specifica di richiamo nella pagina web
indicando "OPERA DEGRADATA- NESSUN DIRITTO!".
La cosa mi dà la vaga sensazione di non corrispondere alla riforma che da
sempre attendono gli autori ed i produttori, da una parte, gli utenti della
rete dall'altra.
Quando si cercherà di portare le proposte, e poi le leggi, nella direzione
dell'incremento della distribuzione via web? Quando sarà tolto l'equo
compenso per agevolare il mercato della musica ordinaria?
Permettetemi infine un'ultima osservazione: nella norma come al solito si
riporta tutto a meri interessi economici, ovvero la libertà di pubblicazione
è in funzione della insussistenza di motivi di lucro. Quindi, per fare un
esempio: Valentina Frediani compone un brano, lo diffonde tramite il proprio
sito; Tizio lo ascolta, gli piace, se lo copia sul suo sito per fini
didattici e senza scopo di lucro.... Valentina Frediani non può far valere
alcun diritto perché per la normativa sopra descritta non sussiste
alcun lesione del diritto d'autore. Un concetto interessante, che snatura la
normativa a tutela delle opere dell'ingegno. Evidentemente non si possono
accontentare tutti, anzi a volte si accontentano solo alcuni... ma proprio
pochi...
Avv. Valentina Frediani
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