QUELLA CHE SEGUE E'  LA SENTENZA DEL 2004 PER UN RICORSO PRESENTATO DA UN OPERATORE SOCIALE NEL MARZO 1997 (7 ANNI PRIMA) . 

GIACE OGGI, DOPO 10 ANNI , PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO BLOCCATO DA UNA SOSPENSIVA.

SI TRATTA DI UN CONCORSO DEL COMUNE DI ROMA BANDITO INTORNO AL FERRAGOSTO DEL 1996

FACENDO CONFRONTI CON ALTRE SENTENZE, SI RILEVA UNA GRANDE, STRANA, DIFFERENZA DI VELOCITA' NELLA FISSAZIONE DEL MERITO.

(NON SARA' FORSE IMPORTANTE IL CETO E IL REDDITO DEI RICORRENTI?)

QUALE FIDUCIA POSSONO AVERE I CITTADINI NEI TRIBUNALI? CHI HA IL TEMPO DI VITA E IL REDDITO PER RIVOLGERSI ALLA CORTE EUROPEA?

QUANTI ATTI ILLEGITTIMI PRODUCE IL COMUNE DI ROMA CONTANDO SULL'ALTO COSTO DELLE IMPUGNAZIONI ??

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REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  

 Sezione Seconda bis

composto dai signori magistrati:

Patrizio GIULIA                                  - Presidente

Francesco GIORDANO                     - Consigliere     

Renzo CONTI                                    - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **** proposto da *****, rappresentato  e difeso da ultimo dall’avv. Liliana Farronato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ortigara n. 10.

CONTRO

il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Brigato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21.

E NEI CONFRONTI

- di *****   e ******* non costituitesi in giudizio;

- nonché, attraverso l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, di TUTTI gli iscritti nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta del Comune di Roma n. 4753 del 23.12.1996 relativa al concorso a 32 posti di educatore VI q.f. riservato ex art. 1, comma 15, della legge 28.12.1995 n.549 di cui al bando  prot. n. 70195/96del 9.8.1996;

PER OTTENERE

previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento:

a)      della determinazione dirigenziale n. 2484 del 13.1.1997, con la quale il ricorrente è stato escluso dal concorso riservato per il conferimento di n. 32 posti di educatore VI q.f. presso il Comune di Roma di cui al bando prot. n. 70195/96 del 9.8.1996;

b)      di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e consequenziali ed, in particolare, del menzionato bando e della relativa graduatoria; nonché

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

Visto i ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della           causa;

Relatore all’udienza pubblica del 6 maggio 2004 il consigliere Renzo CONTI;

Uditi, altresì,nela fase preliminare, l’avv. L. Farronato e l’avv. P.L. Patriarca; .Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 17 marzo 1997 e depositato il successivo 7 aprile, il ricorrente ****** espone:

- che con bando prot. n. 70195/96 del 9.8.1986 venivano messi a concorso, per titoli di cultura e servizio, n. 32 posti della figura professionale di educatore (VI qualifica funzionale), riservato ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 28.12.1995 n. 549 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 2807 del 2.8.1996;

- che essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, il 18.9.1996,

presentava domanda di partecipazione al concorso medesimo;

- che con provvedimento prot. n. 115831 del 28.11.1996 gli veniva comunicato che, con determinazione dirigenziale n. 1838 del 14.11.1996, era stato escluso dal concorso de quo perché non risultato iscritto all'albo regionale degli operatori della formazione professionale - Sez. II - Aree operatori sociali;

- che avverso detta determinazione, il 5.12.1996 proponeva ricorso gerarchico, in evasione del quale con nota prot. n. 2484 del 13.1.1997 si comunicava di aver modificato la motivazione dell'esclusione nella carenza del requisito della prestazione di servizio nei termini di cui al bando;

- che anche avverso detta determinazione proponeva ricorso gerarchico, a seguito del quale il Comune di Roma, con nota prot. 13735 del 13.2.1997,

confermava la esclusione del ricorrente.

Al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso - unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali il bando di concorso e la relativa graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 4753 del 23.12.1996  - previa sospensione dell'esecuzione degli stessi (la cui istanza cautelare è stata riunita al merito), nonché la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere utilmente collocato nella graduatoria di cui trattasi, sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame, così dal medesimo ricorrente paragrafati:

I) Violazione di legge art. l, comma 15, L. 18.12.1995 n. 549;

2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, insufficienti motivazioni.

Si è costituito per resistere il Comune di Roma, il quale con successiva memoria ha opposto l'irricevibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.

Con memorie del 30.12.1999 e del 6.4.2004 il ricorrente ha contrastato le tesi di controparte ed ha ulteriormente precisato le proprie.

Con ordinanza presidenziale n. 41/97 del 28.4.1997 sono stati disposti incombenti istruttori, in ottemperanza ai quali sono stati depositati atti in data 9.6.1997.

Con sentenza interlocutoria n. 2430 del 28.3.2000, preso atto che il ricorso era stato notificato soltanto a due dei candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 4753 del 23.12.1996, è stata disposta, a carico del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri 29 candidati risultati idonei ed inseriti nella predetta graduatoria.

A tale incombente il ricorrente ha provveduto depositando il 2.6.2000 la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni – n. 119 del 24.5.2000 e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 41 del 23.5.2000.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 6 maggio 2004.

DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento, unitamente agli atti presupposti e consequenziali indicati in epigrafe, del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli di cultura e servizio, per il conferimento di n. 32 posti nella figura professionale di educatore (VI qualifica funzionale), riservato ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 28.12.1995 n. 549 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 2807 del 2.8.1996.

Il provvedimento di esclusione è stato adottato sul presupposto che il ricorrente “non ha prestato servizio, anche non continuativo, per un periodo complessivo di almeno 36 mesi a decorrere dal 3.4.86 alla data di pubblicazione del bando in qualità di Educatore prof.le o in attività analoghe per contenuto (punto C. della determinazione dirigenziale 1838/96)”, non essendo stato ritenuto idoneo il servizio prestato dal ricorrente, quale operatore socio-assistenziale, presso la Casa di Riposo Roma 1°, struttura residenziale per anziani del Comune di Roma, nel contesto di un rapporto di convenzionamento con una cooperativa accreditata dal Comune medesimo. In altri termini il ricorrente è stato escluso perché il servizio prestato presso il Comune di Roma non è stato svolto alle dirette dipendenze del Comune, ma alle dipendenze di un ente convenzionato con il Comune medesimo.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibiltà, nonché di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa del Comune resistente, sull’assunto che il ricorrente non avrebbe impugnato, quanto meno tempestivamente, la clausola del bando di concorso sul presupposto della quale è stata disposta l’impugnata esclusione.

L’eccezione va disattesa, in quanto il ricorso non è volto a censurare la clausola del bando, ma unicamente la ritenuta errata interpretazione e applicazione della predetta norma di bando.

Nel merito va evidenziato che non risulta specificamente contestato dall’Amministrazione che la Casa di Riposo Roma 1^, presso la quale il ricorrente ha prestato servizio, costituisca una struttura del Comune di Roma (v. nota prot. n. 510 del 10.11.1996, depositata dal ricorrente come doc. n. 14, dove la predetta Casa di Riposo viene qualificata come “struttura residenziale per anziani dipendente da questo Comune”). Parimenti non è specificamente contestato che detto servizio abbia avuto ad oggetto l’espletamento di mansioni  analoghe per contenuto a quelle proprie della figura professionale di educatore professionale e per un periodo superiore ai 36 mesi richiesti dal bando.

Ciò che viene contestato dalla medesima Amministrazione, infatti, come emerge dalla difesa del Comune, è che il servizio prestato presso il Comune di Roma non è stato svolto alle dirette dipendenze del Comune, ma alle dipendenze di un ente convenzionato con il Comune medesimo.

Il ricorso è fondato in accoglimento della assorbente censura di errata interpretazione del bando di concorso  (v. pag. 7 del ricorso).

Al riguardo il collegio osserva che l’art. 1 del predetto bando prevede espressamente che i posti messi a concorso sono riservati “a coloro che hanno prestato servizio – anche non continuativo – per un periodo complessivo di 36 mesi a decorrere dal 3 aprile 1986…presso il Comune di Roma in qualità di educatore professionale o di attività analoghe…”

Tale previsione è ribadita al successivo art. 2 del bando dove, tra i requisiti di ammissione, alla lettera d), è indicato quello di aver prestato servizio nei termini di cui sopra.

Sulla base delle predette previsioni di bando, emerge che il requisito richiesto per la partecipazione al concorso de quo è quello di aver prestato servizio “presso il comune di Roma", senza alcuna distinzione tra servizio reso nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso Comune, ovvero di altri rapporti di lavoro con soggetti convenzionati con il medesimo Comune. Il requisito richiesto, infatti, ha natura oggettiva ed è quello di aver prestato servizio, a qualunque titolo, “presso il Comune di Roma”  in qualità di educatore professionale ovvero in una delle attività analoghe per contenuto alle mansioni proprie di detta figura professionale.

Né l’art. 1, comma 15, della legge 28.12.1995, in applicazione del quale è stata indetta la procedura concorsuale in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune resistente, induce a conclusioni diverse.

Come si è espressa, infatti, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (TAR Lombardia, Milano, 31.12.1997 n. 2268; id., 8.10.1997 n. 1720), tale norma consente di procedere al riassetto di determinati servizi mediante la prioritaria utilizzazione degli addetti che a vario titolo vi hanno operato per un  periodo tale da far presumere l’acquisizione di una esperienza professionale e che la riserva concorsuale mira a valorizzare, senza che al riguardo assuma rilevanza la struttura organizzativa dell’ente presso il quale il servizio è espletato (TAR Liguria 19.5.2000 n. 556).

Nella specie, come in precedenza evidenziato, non risulta contestato che la Casa di Riposo Roma 1^, presso la quale il ricorrente ha prestato servizio, costituisca una struttura del Comune di Roma e, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del comune resistente, deve ritenersi che il predetto servizio risponda al requisito richiesto dal bando, ancorché reso nell’ambito di un rapporto con un soggetto convenzionato, in quanto svolto presso il Comune di Roma, al fine del soddisfacimento di interessi pubblici facenti capo alla predetta amministrazione Comunale e con oneri che in definitiva gravavano sul medesimo Comune.

In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento di esclusione dal concorso di cui trattasi, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

L’accoglimento del ricorso per la ragioni di cui sopra dispensa il collegio dall’esaminare le ulteriori censure che, pertanto, possono dichiararsi assorbite.

Quanto infine alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo, la domanda risulta inammissibile, in quanto le azioni di accertamento soni esperibili unicamente nei riguardi di posizioni di diritto soggettivo, mentre quella vantata dal ricorrente è di interesse legittimo.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. ***** indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione dal concorso di cui trattasi, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004, in Camera di Consiglio.

Patrizio GIULIA                                                            - Presidente

Renzo CONTI                                                              - Consigliere, estensore