SU LUNGHEZZA DEI PROCESSI, GIUSTIZIA, TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA DEL LAVORO, DISCRIMINAZIONI......

IL NOSTRO PAESE HA SUBITO CONDANNE,  AMMONIZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE E DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

SINTETIZZIAMO QUALCHE CASO:

LEGGE GASPARRI BOCCIATA DALL'AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

1) Il 12 settembre 2007 l’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha bocciato la legge Gasparri e riconosciuto i diritti di Europa 7.  E’ l’ultima di una serie di sentenze. La Corte costituzionale e il Consiglio di Stato si sono da tempo pronunciati contro Rete 4 che occupa abusivamente da anni le frequenze assegnate a Europa 7.    Francesco Di Stefano (Europa7): "Se il Governo Prodi nell’udienza presso la Corte di Giustizia avesse combattuto la Legge Gasparri “come era Suo dovere” invece di difenderla, oggi avrebbe potuto vantarsi di aver provvisoriamente sconfitto una “legge vergognosa” e parzialmente rispettato il patto con i Suoi elettori, invece di nascondersi insieme alla “GRANDE STAMPA” e alle “GRANDI RETI TELEVISIVE”.

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Emissioni inquinanti, Corte di Giustizia Ue condanna Italia

L’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per non aver rispettato la normativa sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Si tratta del non rispetto dalla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. La norma riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.  (20 aprile 2007)

fonte:http://www.legali.com/spip.php?article255

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ITALIA CONDANNATA PER AIUTI ILLEGITTIMI ALLE AZIENDE

2) Erano incompatibili con il mercato comune gli aiuti dello Stato italiano in materia di occupazione: il 12 settembre il Tribunale europeo di primo grado (Tribunale europeo 12.9.2007) ha respinto tutti i ricorsi, confermando che le disposizioni urgenti in materia di occupazione (decreto-legge 23 del 14 febbraio 2003, convertita con le legge 81 del 17 aprile 2003) erano illegittime. La Commissione europea a suo tempo sostenne che il provvedimento determinava di fatto un vantaggio economico per gli acquirenti di imprese in difficoltà finanziarie, in amministrazione controllata, con almeno 1000 dipendenti e con un accordo con il ministero del Lavoro per il trasferimento dei lavoratori e anche per altri tipi di imprese.
La questione è di attualità soprattutto per le imprese italiane coinvolte, perché dovranno restituire gli aiuti dichiarati illegittimi.
In particolare la Brandt Italia SpA, con sede in Verolanuova, si è vista respingere anch’essa il ricorso contro la Commissione proprio per aver chiesto al Governo italiano di recuperare l’aiuto dalla stessa Brandt che avrebbe percepito nella compravendita del ramo di azienda di Ocean Spa per la refrigerazione.   ( fonte: http://www.eurofinanza.it/?p=2554)

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VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO

3) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Terza Sezione. Strasburgo. Caso ZUNIC contro ITALIA. Sentenza del 21 dicembre 2006 Ricorso n° 14405/05. Violazione dell’articolo 6 (equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo,  ..............omissis........

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA'

1. Dichiara il ricorso ricevibile ;      2. . Dichiara che c’è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione ; 3. . Dichiara che la constatazione della violazione della Convenzione costituisce in sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale...... omissis...

VINCENT BERGER(Cancelliere)   BOŠTJAN M. ZUPANČIČ (Presidente )

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REATO DI DIFFAMAZIONE: INGIUSTA IMMUNITA' PARLAMENTARE

4) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 06 dicembre 2005, caso IELO c. Italia (ricorso no 23053/02). Violazione dell’articolo 6 §1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, (diniego di accesso ad un tribunale) per la mancata autorizzazione a procedere contro un membro del Parlamento italiano in tema di diffamazione compiuta in assenza di un legame evidente con un'attività parlamentare. Danno morale euro 8.000, oltre le spese legali... VEDI SENTENZA COMPLETA IN PDF  (tratta da http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2005/espressione2005.pdf)

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Ex lettori di lingua straniera: Italia condannata per la seconda volta

5) Nella Causa C-119/04, avente per oggetto il ricorso per l’inadempimento ai sensi dell’articolo 228 CE, proposto il 4 marzo 2006, la Corte di giustizia europea (Grande Sezione) ,il 18 luglio scorso ha emesso...la Sentenza con la quale l’Italia, per la seconda volta, viene condannata per non avere riconosciuto i diritti acquisiti agli ex lettori di lingua straniera, venendo agli obblighi ad essa incombenti in forza della disposizione del Trattato CE che garantiscono la libera circolazione dei lavoratori.
Tuttavia, in considerazione del fatto che l’inadempimento non persiste più alla data dell’esame dei fatti, la Corte di giustizia respinge la domanda della Commissione europea di fissare una penalità. (fonte http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=3288)

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Italia condannata su concessioni scommesse ippiche, Snai a picco 
13/09/2007

6).... La Corte Europea di giustizia ha deciso oggi con una sentenza che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto, è venuta meno agli obblighi del trattato CE sulla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare.  Il governo italiano ha deciso nel 1999 di aumentare il numero di centri per le scommesse da 329 a 1.000, ma solo le nuove concessioni sono state sottoposte ad asta pubblica, mentre quelle esistenti sono state rinnovate per sei anni. La Commissione aveva iniziato nel 2001 il procedimento contro l'Italia, in seguito a una denuncia presentata da un operatore privato.
La Corte ha in pratica sottolineato che, benché i contratti di concessione di pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 92/50, ciò nondimeno le pubbliche amministrazioni che li stipulano sono tenute a rispettare, in generale, le norme fondamentali del trattato e in particolare il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e il principio di parità di trattamento.
Ne deriva per l'autorità pubblica, un obbligo di trasparenza che le consente di assicurarsi che siano rispettati questi principi. Non sappiamo al momento quante di queste concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche siano di Snai, ma dovrebbero essere una quota molto significativa (controllate direttamente o come service provider). ...

Francesca Gerosa

FONTE: http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=200709131200371231&chkAgenzie=TMFI

 

 

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