IL TAR DEL LAZIO SENTENZIA SU ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEI CONSUMATORI

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Sentenza n. 1560/2007 parte finale:

...Giova peraltro aggiungere, questa volta in punto di diritto, che qualunque sia la qualificazione giuridica da dare alle somme ricevute da Cittadinanzattiva, e cioè compenso o contributo, è assorbente la considerazione che deve intendersi inibito alle associazioni, che assumono di agire a tutela del consumatore, di accettare somme di denaro, a qualsiasi titolo e in via diretta o indiretta, da parte di imprese che dalle campagne asseritamente informative da esse svolte, concordate o non, ricevono un vantaggio economico per effetto della credibilità e della pubblicità che, normalmente, accompagnano i messaggi delle suddette associazioni. Deve quindi essere annullato il decreto del 6 novembre 2003, nella parte in cui il Ministero dello sviluppo economico ha confermato, per gli anni 2002 - 2003, l’inclusione di Cittadinanzattiva nell’elenco delle associazioni dei consumatori senza prima verificare l’esistenza del motivo ostativo previsto dal terzo comma dell’art. 5 L. n. 281 del 1998, con tutte le conseguenza anche in relazione ad eventuali benefici economici percepiti. Peraltro, proprio in considerazione della funzione che le stesse ricorrenti attribuiscono alle decisioni giurisdizionali, e cioè “fissare una regola uguale per tutti” (pag. 12 della memoria depositata il 3 febbraio 2006), il Collegio dispone che l’interpretazione della norma data dallo stesso Ministero con la circolare n. 1251100 del 9 marzo 1999 e confermata poi da questo Tribunale costituisca criterio informatore della futura azione di controllo dell’Amministrazione, in occasione dell’iscrizione o della conferma dell’iscrizione delle associazioni nell’elenco ex art. 137, terzo comma, D.L.vo n. 206 del 2005, e con riferimento a tutte le eventuali anomalie e/o patologie riscontrabili nella loro attività, comprese quelle richiamate dalla ricorrente incidentale nei suoi scritti difensivi e sulle quali il Collegio non ha potuto intervenire in conseguenza della positiva definizione dell’eccezione di rito.

7. Per le ragioni che precedono il ricorso principale deve accolto e per l’effetto deve essere annullato in parte qua l’impugnato decreto 6 novembre 2003 del Direttore generale, intendendosi assorbita la richiesta di annullamento del rifiuto di cancellazione della controinteressata dall’elenco ex art. 5 L. n. 281 del 1998. Il ricorso incidentale deve essere invece dichiarato inammissibile. Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE

TERZA TER

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal Codacons e dall’Adusbef: a) accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla in parte qua il D.M. 6 novembre 2003; b) dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 15 febbraio 2007, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE

TERZA TER

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori: Francesco Corsaro Presidente Giulia Ferrari Componente - Estensore

IL PRESIDENTE

L' ESTENSORE

SEGRETARIO

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