COSA BISOGNA SAPERE DEL CONTRATTO A PROGETTO ALLA LUCE
DELL'ULTIMA CIRCOLARE DEL MINISTERO
Che cos'è
Il contratto di lavoro a progetto è una delle novità più
importanti della Legge Biagi e dal 24 ottobre 2003 ha sostituito i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa che hanno avuto nel corso degli
scorsi anni una grande diffusione.
I contratti di lavoro a progetto devono contenere uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Caratteristiche
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma
scritta e deve indicare, ai fini della prova, i seguenti elementi:
 | la durata determinata o determinabile della prestazione di
lavoro; |
 | il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso,
individuato nel suo contenuto caratterizzante dedotto in contratto;
|
 | il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione,
nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
|
 | le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il
committente; |
 | le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto. |
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase
vengono realizzati. Con la Circolare 17 del 14 giugno 2006, diretta a fornire
indicazioni operative agli ispettori del lavoro impegnati in attività di
vigilanza, il Ministero del Lavoro chiarisce che il contratto di lavoro a
progetto può essere applicato anche nell'ambito delle attività operative
telefoniche svolte dai call center purché sussistano i seguenti presupposti:
 | deve essere individuato un preciso progetto o programma di
lavoro; |
 | il collaboratore deve essere autonomo nella gestione dei
tempi di lavoro; |
 | devono essere contemplate le modalità di coordinamento
consentite tra il committente ed il collaboratore. |
Il Ministero afferma, a riguardo, che un programma di lavoro o
una fase di esso possono essere individuati nell'ambito delle attività dei
call center solo quando siano idonee a configurare un risultato da conseguire
entro un termine prestabilito con la possibilità, per il collaboratore, di
decidere autonomamente il proprio ritmo di lavoro.
In particolare il progetto deve comprendere una singola e specifica "campagna"
la cui durata coincide con lo svolgimento della prestazione del collaboratore.
A questo scopo il programma di lavoro deve specificare:
 | il singolo committente finale cui è riconducibile la
"campagna" |
 | la durata della "campagna" (il contratto di lavoro a
progetto non può avere una durata superiore); |
 | il tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito
della "campagna" (promozione, vendita, sondaggi); |
 | la tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività
richiesta al collaboratore; |
 | la tipologia di clientela da contattare. |
Considerati tali requisiti il Ministero ritiene che il
contratto di lavoro a progetto possa essere applicabile nel caso dei call
center "outbound" nei quali il compito assegnato al collaboratore è quello di
contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza di un prodotto o di un
servizio riconducibile ad un singolo committente.
Al contrario di quanto accade per i servizi telefonici "outbound",
alle attività di call center "inbound" non sembra che si possa applicare il
contratto di lavoro a progetto.
In questo caso l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun
modo pianificarla dato che questa consiste prevalentemente nel rispondere alle
chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di
lavoro la propria attività per un dato periodo di tempo.
Trattamento economico e normativo
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti
per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
contratto.
È prevista una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e
continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza. La
malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del
rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto
o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto (quando
determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata
determinabile.
La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso
per 180 giorni.
Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che,
in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate
diversamente. Inoltre il collaboratore ha il diritto di essere riconosciuto
autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.
Contribuzione
Per il versamento dei contributi i lavoratori a progetto devono
iscriversi alla Gestione Separata INPS.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico
del lavoratore.
Applicazione
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti
i lavoratori e per tutti i settori
e le attività, con l'esclusione dei rapporti di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione.
Invece per i rapporti elencati di seguito non c'è l'obbligo di prevedere un
progetto, ma le parti se vogliono possono concordare di stipulare un contratto
a progetto. I rapporti sono:
 | agenti e rappresentanti di commercio; |
 | coloro che esercitano professioni intellettuali per le
quali è necessaria l'iscrizione a specifici Albi Professionali (già esistenti
al momento dell'entrata in vigore del Decreto); |
 | componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società; |
 | partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi
di natura tecnica); |
 | pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
|
 | atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di
autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
|
 | collaborazione coordinata e continuativa di tipo
occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico
committente e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso
committente; |
 | rapporti e attività di collaborazione coordinata e
continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni
Sportive Nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
|
Attuazione
Dopo il 24 ottobre 2004 le collaborazioni che non sono state
ricondotte a un progetto sono cessate automaticamente.
Possono essere stipulati accordi aziendali che prevedono che le collaborazioni
non riconducibili a un progetto possano essere trasformate in una forma di
lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dalla
Legge Biagi (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione,
appalto) sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo
parziale).
Normativa di riferimento
Artt. 61-69 Decreto Legislativo 276/03 come modificato dal
Decreto Legislativo 251/04 Circolare del Ministero del Lavoro 1/2004
Circolare INPS 9/2004
Circolare INPS 45/2004
Circolare del Ministero del Lavoro 17/2006.