COSA BISOGNA SAPERE DEL CONTRATTO A PROGETTO ALLA LUCE DELL'ULTIMA CIRCOLARE DEL MINISTERO

 

Che cos'è

Il contratto di lavoro a progetto è una delle novità più importanti della Legge Biagi e dal 24 ottobre 2003 ha sostituito i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno avuto nel corso degli scorsi anni una grande diffusione.
I contratti di lavoro a progetto devono contenere uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Caratteristiche

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, ai fini della prova, i seguenti elementi:
bulletla durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
bulletil progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante dedotto in contratto;
bulletil corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
bulletle forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente;
bulletle eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Con la Circolare 17 del 14 giugno 2006, diretta a fornire indicazioni operative agli ispettori del lavoro impegnati in attività di vigilanza, il Ministero del Lavoro chiarisce che il contratto di lavoro a progetto può essere applicato anche nell'ambito delle attività operative telefoniche svolte dai call center purché sussistano i seguenti presupposti:
bulletdeve essere individuato un preciso progetto o programma di lavoro;
bulletil collaboratore deve essere autonomo nella gestione dei tempi di lavoro;
bulletdevono essere contemplate le modalità di coordinamento consentite tra il committente ed il collaboratore.
Il Ministero afferma, a riguardo, che un programma di lavoro o una fase di esso possono essere individuati nell'ambito delle attività dei call center solo quando siano idonee a configurare un risultato da conseguire entro un termine prestabilito con la possibilità, per il collaboratore, di decidere autonomamente il proprio ritmo di lavoro.
In particolare il progetto deve comprendere una singola e specifica "campagna" la cui durata coincide con lo svolgimento della prestazione del collaboratore.
A questo scopo il programma di lavoro deve specificare:
bulletil singolo committente finale cui è riconducibile la "campagna"
bulletla durata della "campagna" (il contratto di lavoro a progetto non può avere una durata superiore);
bulletil tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito della "campagna" (promozione, vendita, sondaggi);
bulletla tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore;
bulletla tipologia di clientela da contattare.
Considerati tali requisiti il Ministero ritiene che il contratto di lavoro a progetto possa essere applicabile nel caso dei call center "outbound" nei quali il compito assegnato al collaboratore è quello di contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza di un prodotto o di un servizio riconducibile ad un singolo committente.
Al contrario di quanto accade per i servizi telefonici "outbound", alle attività di call center "inbound" non sembra che si possa applicare il contratto di lavoro a progetto.
In questo caso l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla dato che questa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria attività per un dato periodo di tempo.
 

Trattamento economico e normativo

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
È prevista una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza. La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni.
Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente. Inoltre il collaboratore ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.

Contribuzione

Per il versamento dei contributi i lavoratori a progetto devono iscriversi alla Gestione Separata INPS.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
 

Applicazione

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori
e le attività, con l'esclusione dei rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione.
Invece per i rapporti elencati di seguito non c'è l'obbligo di prevedere un progetto, ma le parti se vogliono possono concordare di stipulare un contratto a progetto. I rapporti sono:
bulletagenti e rappresentanti di commercio;
bulletcoloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici Albi Professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del Decreto);
bulletcomponenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
bulletpartecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
bulletpensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
bulletatleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
bulletcollaborazione coordinata e continuativa di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
bulletrapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
 

Attuazione

Dopo il 24 ottobre 2004 le collaborazioni che non sono state ricondotte a un progetto sono cessate automaticamente.
Possono essere stipulati accordi aziendali che prevedono che le collaborazioni non riconducibili a un progetto possano essere trasformate in una forma di lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dalla Legge Biagi (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto) sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale).

Normativa di riferimento

Artt. 61-69 Decreto Legislativo 276/03 come modificato dal Decreto Legislativo 251/04 Circolare del Ministero del Lavoro 1/2004
Circolare INPS 9/2004
Circolare INPS 45/2004
Circolare del Ministero del Lavoro 17/2006.