Legislatura:

XI

Ramo:

Camera

Tipo Atto:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Numero atto:

 

4/05273

Data presentazione:

 

22-09-1992

 

 

 

 

QUESTA L'INTERROGAZIONE DI FRANCESCO RUTELLI E MAURO PAISSAN CHE RIPRENDEVA QUELLA DEL 1991 DI TUTTO IL GRUPPO VERDE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

SI ABBIA OGGI, DOPO 15 ANNI, IL CORAGGIO DELLA COERENZA SU ATESIA E SULLE INTERNALIZZAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI.

 

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. –

Per sapere - premesso che:


i
l 23 settembre 1991, a firma degli onorevoli Franco Russo, Gianni Lanzinger, Massimo Scalia, Gianni Mattioli, Franca Montanari Bassi, Laura Cima e Edo Ronchi, è stata presentata l'interrogazione n. 5-03157 che di seguito si riporta
integralmente:


"nelle tre case di riposo ex ONPI site in Roma - via Rocco Santoliquido, via Gioacchino Ventura, via Casal Boccone, il Comune di Roma affida da più di dieci anni, senza interruzione, il servizio di assistenza agli anziani ivi residenti alla Cooperativa Osala;


che negli anni 1980, 1981, 1982, la convenzione stipulata tra il Comune di Roma Assessorato ai servizi Sociali - e la Cooperativa Osala prevedeva da parte della Cooperativa prestazioni di natura sanitaria infermieristica;

 

nelle convenzioni stesse, relative agli anni 1980 e 1981, si richiedeva alla cooperativa l'impiego obbligatorio di infermieri generici iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della legge n. 285 del 1977;


dall'anno 1983 al 1989 le convenzioni rinnovate o prorogate senza interruzione prevedevano, da parte dei Soci della Cooperativa, prestazioni di assistenza igienica, primo soccorso, vigilanza, piccola infermeria e attività di animazione nell'ambito della struttura. Le stesse convenzioni non richiedevano più l'iscrizione alle liste speciali di cui sopra, né il possesso della qualifica di infermiere generico ma prevedevano il possesso di un attestato di frequenza a un corso di educazione sanitaria organizzato dalla Croce rossa italiana o, in alternativa, del titolo di aiutante di sanità rilasciato dai comandi di sanità militare del Ministero della Difesa; nel 1988 parte del personale dipendente del Comune di Roma impiegato nelle strutture ex ONPI con mansione di operaigenerici, a seguito di una delibera della Giunta Municipale e di successivi corsi di formazione professionale istituiti dalla Ripartizione VIII, veniva impiegato nell'assistenza agli anziani delle Case di Riposo con la qualifica di "operatore assistenza domiciliare" corrispondente al IV livello del contratto nazionale Enti Locali area socio-sanitaria;


dal novembre 1988 nelle case di riposo esistono e operano contemporaneamente con le stesse mansioni gli assistenti domiciliari dipendenti del Comune di Roma e gli assistenti domiciliari Soci della Cooperativa Osala. Quest'ultimi hanno però anche il compito addizionale di provvedere all'assistenza notturna e alla cura degli ospiti totalmente non autosufficienti ospitati nel reparto protetto;


il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari di cui alla Legge regionale del Lazio n. 42 del 1986, è attualmente inserito come requisito nella convenzione tra il Comune di Roma e la Cooperativa Osala;


i Soci lavoratori della Cooperativa Osala in questi anni hanno utilizzato presidi, mezzi e materiali di proprietà del Comune di Roma;


i Soci lavoratori hanno firmato la loro presenza su strisce orarie e fogli firma utilizzati da tutto il personale dipendente dalla Casa di Riposo;


i soci lavoratori hanno eseguito ordini di Servizio predisposti dal Direttore di Istituto;


i soci lavoratori hanno eseguito ordini di servizio e ricevuto richiami a loro direttamente indirizzati dai Direttori di Istituto;


vi è stato quindi il rapporto diretto e continuativo tra i lavoratori e il Comune di Roma per il tramite dei dirigenti le case di riposo;


pur possedendo la stessa qualifica professionale e pur svolgendo le stesse mansioni delle figure similari del Comune di Roma, i soci lavoratori della Cooperativa Osala percepiscono un trattamento economico, previdenziale e assicurativo completamente diverso e gravemente discriminatorio, lesivo del diritto Costituzionale (articolo 36);


ciò è determinato dall'iniquo finanziamento corrisposto alla Cooperativa Osala dal Comune di Roma che dolosamente ignora i parametri retributivi sia della sanità privata sia del contratto degli Enti locali violando l'articolo 3 della legge n. 1369 del 1960, e l'articolo 36 della legge n. 300 del 1970;


l'appalto così come configurato contrasta anche con l'articolo 1 della legge n.1369 del 1960, implicando l'applicazione del IV comma dello stesso articolo che prevede l'assunzione diretta dei lavoratori da parte dell'Ente appaltante;


gli elementi descrittivi delle violazioni sono stati inviati all'Ispettorato provinciale del lavoro dalla Direzione generale della Cooperazione con Prot. 886/91 del 7 febbraio 1991;

 

la documentazione è stata consegnata al Presidente della II Commissione permanente del Senato dalla segreteria della Presidenza del Senato;


in base a quanto finora esposto il Comune di Roma avrebbe compiuto un reato di natura penale ai danni dei lavoratori e lavoratrici della Cooperativa Osala;


quali provvedimenti intenda adottare a tutela dei lavoratori e lavoratrici della Cooperativa Osala costretti da sempre alla precarietà e allo sfruttamento da parte di un Ente pubblico;


se i meccanismi ispettivi del Ministero del Lavoro si siano attivati regolarmente e a quale conclusione siano giunti;

 

se non intenda intimare al Comune di Roma l'assunzione diretta dei soci lavoratori come prescrive l'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960";


la predetta interrogazione, a seguito dello scioglimento anticipato della Legislatura, non ha avuto risposta; risulta agli interroganti che l'Ispettorato del Lavoro, a seguito della interrogazione, ha inviato al ministro del lavoro una dettagliata relazione il cui protocollo risulta essere il n. 11618M del 25 ottobre 1991 -: quale sia il parere dei ministri interessati e quale sia l'esito della relazione inviata dall'Ispettorato del lavoro.

(4-05273)