
Attenzione attenzione la scadenza è vicina: Tutti coloro che hanno un’utenza elettrica, secondo l’Agenzia dell’Entrate, sono presunti possessori di un apparecchio televisivo e quindi a gennaio prossimo dovranno pagare la prima rata del canone dell’anno 2017.
E’ vero che per chi non ha televisore il termine ufficiale per comunicarlo scade il 31 gennaio 2017 ma per evitare il primo addebito di cui poi chiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione per via telematica entro il 31 dicembre 2016 oppure entro il 20 dicembre per posta.
Infatti potrebbe accadere che chi manda la propria dichiarazione sostitutiva entro fine gennaio nel frattempo avrà ricevuto la prima bolletta elettrica con la rata del canone (10 euro se la legge di bilancio non ha abbassato a 9 euro). Quindi poi si dovrebbe chiedere il rimborso con dispendio di tempo ed energie, anche per gli uffici delle Entrate, a causa dell’apertura di infinite pratiche burocratiche da 10 euro.
Ecco il modello di dichiarazione preso dal sito della RAI che si può mandare cartaceo tramite raccomandata per posta piegando il plico senza imbustarlo assieme ad una fotocopia di un proprio valido documento di riconoscimento, entro il 20 dicembre al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate ufficio di Trino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti TV , casella postale 22 10121 Torino.
Si può presentare la dichiarazione anche digitalizzata attraverso la propria posta certificata con firma digitale all’indirizzo cp.22.sat@postacertificata.rai.it .
Il modello di dichiarazione è disponibile anche sul sito dell’agenzia delle entrate ma bisogna avere le credenziali fiscotel rilasciate dall’agenzia oppure servirsi degli intermediari CAF.
Tenere presente che il modello che si presenta ha validità annuale e quindi va presentato ogni anno.
Adempimenti di Imprese e società sul canone TV.
Si potrebbe avere la brutta sorpresa di una verifica di controllori RAI presso la sede della propria impresa.
Nel mese di ottobre 2016 la RAI ha cominciato a mandare a tappeto lettere a titolari di partite IVA con il seguente oggetto: “CANONE RADIOTELEVISIVO SPECIALE”.
In base alla normativa vigente art. 7 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, si prevede la verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale attraverso la dichiarazione dei redditi di imprese e società.
Il canone speciale dovuto per l’anno 2016 è pari a euro 407,35 euro per il canone televisivo e 29,94 per il canone radio. I due versamenti sono alternativi a seconda del tipo di utenza (o canone radio o canone televisivo) e il pagamento del canone TV autorizza anche la detenzione dell’apparecchio radio (Deo grazias!).
Ovviamente non si deve pagare nulla se nella propria dichiarazione dei redditi non risulta il possesso di apparecchi radio e tv
Ma chissà…potrebbero un giorno scattare controlli a campione anche sulle partite IVA (“poveri giovani che tentano di avviare un’impresa” ci verrebbe da commentare) .
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