Due studi legali di Roma hanno portato avanti 2 cause pilota, promosse separatamente da alcune decine di educatori professionali laureati con la classe di laurea L19 presso la Facoltà di Scienze della Formazione e dell’Educazione dell’Università di Roma Tre.
I due giudici monocratici, nelle due diverse sentenze (le trovate in fondo a questo articolo in formato pdf) hanno stabilito che non ci sono i presupposti per condannare l’Università di Roma Tre al risarcimento danni per presunta pubblicità ingannevole del corso di laurea in educatore professionale.
Il Tribunale civile di Roma ha ribadito che “non costituisce affatto un dato certo che il conseguimento di sbocchi professionali in ambito sanitario sia precluso ai diplomi conseguiti dagli attori ma che appare invece probabile che quei titoli di studio consentano invece di accedere ad impieghi in quel settore”.
Ma il giudice monocratico Antonella Dell’Orfano, nella sentenza del 21 ottobre 2015, riconosce anche che: “la mancata ammissione, di alcuni attori, a concorsi pubblici per il profilo di Educatore Professionale, banditi da alcune Aziende Sanitarie Locali, evidenzia invece la sussistenza di una situazione di incertezza interpretativa in merito all’equipollenza dei titoli vantati dagli attori con altri analoghi titoli, previsti nei bandi di concorso” e attribuisce tale mancata ammissione di alcuni ricorrenti a : “incertezza discendente, almeno in parte, dalla non chiara formulazione della normativa che disciplina la materia e dall’istituzione di corsi analoghi presso diverse facoltà universitarie”
Queste frasi scritte dal Giudice Dell’Orfano confermano quattro dati di fatto inconfutabili:
- La normativa formulata male ha indotto Università diverse ad organizzare corsi di laurea con lo stesso nome, e con codice differente, senza spiegare bene ai propri iscritti a cosa sarebbero andati incontro.
- La normativa formulata male ha indotto ASL diverse ad organizzare concorsi per lo stesso profilo ma con interpretazioni diverse dei requisiti necessari.
- La legge 107/2015, altrimenti detta “Buona Scuola”, aggrava questa confusione non chiarendo se la formazione universitaria dell’educatore professionale possa avere pieno titolo per svolgere incarichi di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria e di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili.
- L’attuale proposta di Legge a firma Iori Binetti non sana nulla sdoppiando ancora di più il profilio dell’educatore come abbiamo ampiamente documentato in questo articolo
Se questi quattro dati di fatto non rappresentano un “danno evidente” agli studenti universitari e ai laureati, come lo potremmo chiamare?
Prima Sentenza sugli Educatori(30/1/14) – Seconda Sentenza sugli Educatori(21/10/15)
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