
Sulla domanda di mobilità del personale ATA ci sono tante guide utili sui siti sindacali per poter capire i meccanismi della mobilità e compilare correttamente le dichiarazioni e autocertificazioni. Noi aggiungiamo anche questo articolo e relativi allegati sperando di semplificare ancora di più tutta la tematica. Ricordiamo che chi è stato assunto in questo anno scolastico è obbligato a presentare domanda di assegnazione definitiva.
E’ consigliabile per chi ha difficoltà a barcamenarsi farsi seguire dalle organizzazioni sindacali recandosi presso le relative sedi.
Un quesito che potrebbe sorgere è il seguente: meglio compilare una dichiarazione cumulativa o compilare le singole dichiarazioni da salvare e allegare alla domanda su istanzeonline?
A nostro avviso, le singole dichiarazioni, invece della cumulativa, permettono un lavoro più ordinato perché in questo modo si può escludere e non allegare i modelli che non riguardano la propria specifica situazione personale familiare.
Ciò rappresenterebbe, a nostro avviso, una semplificazione per il lavoro dell’Ufficio scolastico che riceve e valuta i punteggi di ogni domanda.
Insieme alla domanda su istanzeonline, che va presentata dal lunedì 8 maggio 2017 fino al 24 maggio 2017 (non è ancora chiara se la data di scadenza sarà spostata al 28 maggio), devono essere presentati alcuni documenti:
- dichiarazione dei servizi;
- dichiarazioni di servizio continuativo
- dichiarazione personale
- autocertificazione di quanto indicato nella domanda
I facsimile delle dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione personale, sono allegati all’ordinanza ministeriale e riprodotti in calce a questo articolo in formato OpenOffice.
Sia per il personale docente ed educativo, che per il personale ATA, la novità di quest’anno è l’equiparazione del punteggio tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo, ma solo nella mobilità volontaria e non per quanto riguarda le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto e per i successivi trasferimenti d’ufficio.
Per il personale ATA l’equiparazione tra servizio pre-ruolo e ruolo vale solo se il servizio è stato prestato nell’ambito della stessa area, ancorché in profilo diverso.
La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata:
punti 2 nella mobilità a domanda;
punti 1 nella mobilità d’ufficio.
È valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio:
il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa;
il servizio prestato nel ruolo docente;
il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.
Per la mobilità a domanda:
si valuta per intero il numero di anni e mesi di servizio pre ruolo.
Per la mobilità d’ufficio:
i primi 4 anni sono valutati per intero e i 2/3 il periodo eccedente.
I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.
Per le precedenze e il punteggio “esigenze di famiglia” è stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
LA GUIDA OPERATIVA DI ISTANZEONLINE
MODULISTICA
RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO- PERSONALE SEPARATO
RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO – PERSONALE NON CONIUGATO
RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE- PERSONALE NON CONIUGATO
RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE-PERSONALE SEPARATO
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI BISOGNOSI DI CURE
DICHIARAZIONE CUMULATIVA PERSONALE ATA (AUTOCERTIFICAZIONE)
DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER PRECEDENZA LEGGE 104
Leave a Reply