Chiamata diretta dei docenti: volevano applicare qualcosa di simile in Lombardia nel 2012. Ma con la sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 la Corte Costituzionale ha bocciato definitivamente quel tentativo lombardo di regionalizzare il docenti della scuola.
Si trattava dell’art. 8 della legge regionale n. 7 del 18 aprile 2012, varata dalla giunta Formigoni, che veniva fatta rientrare in quella”valorizzare l’autonomia scolastica” sancita dai principi costituzionali”. Era incredibile la scelta della regione di voler permettere ai propri dirigenti scolastici di scegliersi i docenti non più in base ai punteggi e al merito, ma solo a criteri soggettivi su delle pseudo competenze tutte da accertare.
Secondo la Corte Costituzionale, la Regione Lombardia si disponeva, con quella legge, in merito a personale inserito nel pubblico impiego statale, in contrasto con le norme vigenti e, di conseguenza su di essi può predisporre solo lo Stato, non la Regione o il singolo Dirigente!
La “valorizzazione dell’autonomia scolastica” non può andare oltre i limiti, spingendosi fino a consentire ai singoli istituti scolastici la scelta del proprio personale docenti con concorsi locali. Autonomia non si traduce con “onnipotenza”, ma deve rientrare e rispettare i principi costituzionali dello Stato.
Infine, la Legge regionale prevedeva la scelta dei docenti da parte delle scuole solo relativamente agli incarichi annuali. La Consulta, con la sentenza del 2013, ha ribadito: “…Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la legge regionale in esame limita la possibilità di assunzione del personale docente scelto nell’ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento – ai soli incarichi annuali, avendo come obiettivo quello di favorire la continuità didattica; anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato fa ugualmente parte del pubblico impiego.”
Oggi siamo nel mese di agosto 2016 e, a distanza di 3 anni dal pronunciamento della Corte Costituzionale, ci troviamo di nuovo una “chiamata diretta” sancita da una legge nazionale con tanto di riserve espresse dall’Autorità nazionale Anticorruzione che avverte sui rischi connessi all’applicazione di questa norma. Sul proprio sito istituzionale, pubblica il modulo per denunciare gli eventuali abusi sulla chiamata diretta secondo queste Linee guida del 28/04/2015.
Vedremo se questa legge resisterà al vaglio della Consulta oppure se farà la stessa fine della legge regionale “Formigoni-Aprea”.
Ma se restasse questo obbrobrio della chiamata diretta, come farebbe il governo Renzi ad avere sensi di superiorità etica e culturale rispetto alla Turchia?
Educatori professionali svalorizzati dal disegno di legge Iori-Binetti . In maniera irrazionale e, diversamente dalla logica unicità dei profili di assistente sociale, psicologo e infermiere, si vuole frantumare il profilo unico degli educatori professionali privandoli di una formazione triennale di base univoca. Si tenta di creare una sorta di sdoppiamento tra “educatore paramedico” o “educatore pedagogico” per depotenziare la ricchezza e la forza di risorse professionali qualificate in grado di intervenire adeguatamente sui bisogni educativi socio-sanitari della popolazione.
Si alimenterebbe in questo modo un mercato di cattedre, di speculazioni e di baronìe universitarie assecondando le aspirazioni di lobbies associative che guardano in maniera miope solo agli interessi del tesseramento corporativo. Nessuno, al momento, sembra aver tenuto conto all’articolo 12 della Legge Quadro di riforma dei Servizi Sociali che, nelle intenzioni del legislatore, mirava ad incrementare il cordinamento e l’integrazione tra servizi sociali e sanitari (art. 3 comma 2 punto a). Il riordino e la formazione dei nuovi profili professionali non può non essere coerente con quelle finalità.
Rimane la speranza che il Senato della Repubblica non si limiti acriticamente ad avallare il disegno di legge già approvato alla Camera e, come chiedono i sindacati più rappresentativi, possa modificarlo in maniera sostanziale per uniformare e armonizzare il testo alla normativa degli altri paesi comunitari.
Nel terzo millennio la formazione professionale universitaria deve essere ad Indirizzo Formativo Europeo
Se non fosse che la legge bocciata parlava di assunzione in ruolo da parte dei DS, la 107 assolutamente no, interviene solo per scelta sede in docenti già titolato in ambito territoriale.
Paragonare ciò con la situazione in Turchia poi è veramente assurdo
Gentilissimo Fabio, il paragone con la Turchia è un’estremizzazione provocatoria, ma, se ci pensa, la filosofia della legge non si allontana da una visione centralistica delle decisioni e da un potere piramidale di controllo e di premialità. La Scuola pubblica, nata dalla Carta costituzionale, non è un’azienda privata dove si incentiva la competizione individuale per compiacere ad un soggetto premiante ma è un’istituzione centrale dello Stato fondata su collegialità e cooperazione.
Speriamo che il suo ottimismo sulla 107 sia fondato ma aspettiamo.. i bonus e le chiamate dirette esplicheranno presto i loro effetti e, allora, ci faremo un’idea più completa della questione. Grazie comunque del suo commento