Sulla base della recente sentenza della Corte di Cassazione qualunque precario della Scuola per i dieci anni precedenti può chiedere gli stessi scatti di anzianità del personale assunto a tempo indeterminato, mentre chi è di ruolo può ricorrere per ottenere per intero il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo. In altre parole il ricorso dà diritto al pagamento degli arretrati nonché a un inquadramento nella fascia stipendiale più favorevole. La tutela legale è destinata a tutto il personale della scuola di ruolo con un’anzianità pre-ruolo di almeno 6 anni, e che abbia superato l’anno di formazione e il periodo di prova positivamente. Si possono avere informazioni più dettagliate andando di persona nelle sedi sindacali, ma, a beneficio dell’informazione immediata via web, pubblichiamo di seguito quanto ci ha scritto sull’argomento l’avvocato Domenico Naso, esperto dell’applicazione del diritto nel mondo della Scuola con alle spalle una lunga esperienza di ricorsi a favore dei docenti e degli ATA:
“Ora, è evidente che la legge 576/1970 che disciplina la materia, insieme al D.P.R. 399/88, al D.Lgs. 297/94 non rispondono più agli accordi quadro di cui l’Europa ci impone il rispetto, in particolare alla direttiva 1999/70/CE che vieta la discriminazione tra il lavoro svolto a tempo determinato e indeterminato.
La sentenza n. 314 del 18 ottobre 2012 della corte di giustizia dell’unione europea fa chiarezza dopo il rinvio del consiglio di stato
Nel comunicato stampa relativo all’emanazione della sentenza richiamata, si legge che “Il diritto dell’Unione osta alla «stabilizzazione» dei lavoratori del settore pubblico in servizio a tempo determinato, effettuata senza tener conto dell’anzianità acquisita”.
La durata determinata del contratto non costituisce, per la Corte, una «ragione oggettiva» idonea a giustificare l’esclusione dell’anzianità.
La terza sezione della curia europea ha stabilito che la tutela del personale precario previsto dalla “direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999” e successive clausole, in particolare la “4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
E FINALMENTE, anche la Cassazione nei giorni passati ha confermato il diritto al riconoscimento della integrale ricostruzione di carriera per il personale a tempo indeterminato
Pertanto, tutto il personale della Scuola “ATA e Docenti” possono richiedere il riconoscimento della stressa progressione economica del personale assunto a tempo indeterminato,
La tutela legale è destinata a tutto il personale della scuola di ruolo con un’anzianità pre-ruolo di almeno 6 anni, e che abbia superato l’anno di formazione e il periodo di prova positivamente.
Difatti sulla base delle recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea il servizio pre-ruolo va calcolato interamente ai fini della progressione economica e ai fini giuridici e non come erroneamente indica il MIUR che “i primi quattro anni di servizio pre – ruolo o altro ruolo vengono valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, mentre gli anni successivi, invece, sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici” con una sensibile perdita ai fini della progressione economica della carriera con effetti anche sulla successiva determinazione dell’assegno pensionistico.
I documenti necessari per procedere con il ricorso:
- Copia di un documento di riconoscimento;
- Procura alle liti (da richiedere via mail);
- Privacy (da richiedere via mail);
- Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato (da richiedere via mail) N.B. in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata;
- Copia dell’eventuale decreto di ricostruzione di carriera consegnato dalla scuola;
- Dichiarazione dei servizi pre –ruolo;
- Certificato di servizio pre-ruolo ovvero autodichiarazione;
- Ultimi 4 cedolini di stipendio;
- Copia della domanda di ricostruzione di carriera (il modello può essere richiesto via mail);
- Contratto professionale (da richiedere via mail*);
- Dichiarazione personale contenente i seguenti dati:
- Attuale sede di servizio;
- Data di immissione in ruolo;
- Elenco dei servizi pre –ruolo;
(*) IL COMPENSO A FAVORE DELLO STUDIO SARA’ DOVUTO SOLO ED UNICAMENTE IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL RICORSO
La documentazione dovrà essere consegnata in copia e debitamente compilata e sottoscritta e spedita presso lo Studio Legale Naso & Partners con posta raccomandata a /r.
Per ricevere tutte le istruzioni via mail basterà inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo:
segreteriastudiolegalenaso@gmail.com;
specificando l’oggetto del ricorso: Ricostruzione di carriera
Avv. Domenico Naso
Scusate esiste un software che calcoli queste ricostruzioni ?
Grazie
http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2010/03/RICOST-per.xls