I Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi facenti funzione, cioè quegli assistenti amministrativi che hanno svolto mansioni superiori di Dsga, sono stati penalizzati illegittimamente dalle ragionerie territoriali dello Stato. Infatti sono state trattenute somme stipendiali dovute, in applicazione della legge di Stabilità 2013.
Ma oggi quelle somme si potrebbero recuperare attraverso un’azione di tutela giudiziaria e la UIL Scuola ha predisposto un servizio legale per tutti coloro che volessero attivare la procedura di recupero.
Dove sta il vulnus del diritto retributivo? La legge finanziaria ha cambiato i termini del contratto, individuando il differenziale economico per lo svolgimento di mansioni superiori, calcolato sullo stipendio in godimento e non sull’iniziale stipendiale tra l’assistente amministrativo ed il DSGA.
La Corte costituzionale ha stabilito che quel taglio non potevano valere anche per i contratti già firmati e con la sentenza 108 ha dunque dichiarato l’illegittimità di due commi dell’articolo 1 della legge approvata nel dicembre del 2012, nella parte in cui non hanno escluso dall’applicazione della nuova normativa i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.
Si può quindi procedere con una diffida ad adempiere e contemporanea messa in mora dell’amministrazione. Se non si dovesse raggiungere la soluzione positiva la diffida porterà al contenzioso giurisdizionale davanti al Giudice del Lavoro.
Il ricorso potrà essere patrocinato dalla UIL Scuola e sarà gratuito per gli iscritti al Sindacato, fatta eccezione per le spese vive di giustizia.
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