Questo testo di interpellanza parlamentare è stato ideato e confezionato nell’ambito del gruppo Facebook “EDUCATORI LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE UNIAMOCI TUTTI INSIEME..”
Lo sottoponiamo a tutte e tutti le/i parlamentari nella speranza che qualcuno lo faccia proprio e lo depositi alla Camera e al Senato perchè giunga nelle mani della neo ministra all’Istruzione on. Valeria Fedeli e della Ministra della Salute on. Beatrice Lorenzin.
Perchè questo obiettivo si possa realizzare sarebbe utile e opportuno che questo articolo venisse condiviso sulla propria bacheca e sui social e diffuso da moltissimi educatori laureati, o laureandi, nelle classi di laurea L18 e L19
INTERPELLANZA URGENTE
AI MINISTRI DELLA SALUTE E DELL’ISTRUZIONE
I Sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della Salute e il Ministro dell’Istruzione, per sapere – premesso che
-Nel Parlamento sono in esame il ddl 2656 “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista ”, approvato alla Camera dei Deputati e ora in esame alla VII Commissione del Senato, unificato con i dd.dd.ll. 3247 “Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale ” e 2474 “Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista”, e il ddl 1324 “Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della Salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale” approvato al Senato ed ora all’esame alla Commissione Salute della Camera;
-Nelle audizioni parlamentari e nelle documentazioni agli atti, che in questa interrogazione parlamentare si intendono tutte richiamate, sono emerse notevoli criticità relative ai due disegni per la professione di educatore professionale e pedagogista in quanto i quattro ddl non si integrano affatto tra loro. Infatti, il pedagogista opera in molte ASL italiane da decenni e dell’educatore professionale sembrerebbe si voglia considerare solo quello formato presso i Dipartimenti Universitari di Medicina e Chirurgia a cui andrebbe l’Ordine, trascurando quello formato pressi i Dipartimenti di Scienze della Formazione;
-Dalla riforma universitaria L. 341/1990, con il DM 17 febbraio 1991 veniva istituito nelle Facoltà Universitarie di Scienze dell’Educazione e della Formazione il CdL indirizzo Educatore Professionale e la sua istituzione è antecedente al DM 520/1998;
-Il diploma di laurea conseguito relativo al DM 11 febbraio 1991 è previgente alla riforma della Sanità di cui al D.Lgs. 502/1992 e per questa ragione spetta anche a tali laureati il godimento dell’equipollenza emanato dal Ministero della Salute nel 2000 e nel 2016, come tra l’altro correttamente l’ex Ministro Bindi e l’attuale Ministro Lorenzin hanno previsto e scritto;
-Il diploma di laurea – oggi laurea magistrale – risulta essere equipollente al DM 520/98 ai sensi del DM 27 luglio 2000 e del DM 23 giugno 2016 e il professionista in possesso di questa laurea magistrale, proprio in forza delle due equipollenze, è abilitato a svolgere la professione di educatore professionale di cui al DM 520/98;
-A seguito delle successive riforme universitarie introdotte dal DM 509/1999 e dal DM 270/2004 venivano introdotte nell’Ordinamento della Repubblica Italiana le Classi di laurea L18 (con il DM 4 agosto 2000) ed L-Snt/02 Classe II (con il DM 2 aprile 2001) con la riforma del 1999 e poi a seguire le classi L19 (con il DM 16 marzo 2007) ed L-SNT2 (con il DM 19 febbraio 2009). Si trattava di corsi di laurea prosecuzione, di fatto, del primo corso universitario di Educatore Professionale istituito con DM 11 febbraio 1991 (antecedente al DM 520/1998 );
-L’Ex CUN (Consiglio Universitario Nazionale), con la circolare del 22 dicembre 2001 recante in oggetto “Mozione concernente la figura dell’educatore professionale”, a seguito dell’Adunanza del 19 dicembre 2001, trasmetteva al Ministro dell’Istruzione che “[…] I laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal DM del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 […] “ portando in errore il ricevente ministero circa il fatto che fosse plausibile la divisione dei CdL in uno con indirizzo sanitario e l’altro con indirizzo sociale che il DM 520/98 vieta decisamente poiché afferma che la formazione debba essere collegata tra le facoltà universitarie;
-In linea con il DM 520/1998 “Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ” veniva emanato il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” che prevede la possibilità ai già laureati che svolgono una professione afferente alle professioni di cui alla L. 251/2000 e al DM 29 marzo 2001 ai quali non è stata conferita l’abilitazione all’esercizio della professione di sostenere la stessa tesi di laurea e contestualmente alla seduta di laurea la prova pratica abilitante così come disciplinato nel D.Lgs. 502/92;
-Per i possessori dei titoli di studio universitari rilasciati dai Dipartimenti di Scienze della Formazione, nonostante i punti 1), 2) , 3) e 6), nel nostro Paese tali laureati hanno difficoltà di accesso ai ruoli pubblici nei concorsi in ambito sanitario e sociosanitario ed a volte anche in ambito sociale e nei ruoli privati del Terzo Settore perché vi è il rifiuto a recepire le equipollenze tutte, senza contare che sul territorio europeo i loro titoli di studio hanno spendibilità quasi pari a zero proprio per il difetto dell’abilitazione all’esercizio della professione;
-Vige pertanto un’ipotesi di violazione del Documento di Bologna e delle norme europee sulla libera circolazione delle professioni (vedi il caso delle lauree rilasciate nella Città del Vaticano) e l’Italia potrebbe trovarsi nuovamente interessata dall’ennesima procedura di infrazione delle norme UE. Si renderebbe inoltre giuridicamente fondata un’eventuale Class Action da parte dei laureati in Scienze dell’Educazione ed Educazione Professionale;
Se gli Onorevoli Ministri non ritengano opportuno procedere all’emanazione di una Circolare Interministeriale urgente diretta a tutte le Regioni, Università, Sistemi Sanitari Regionali, quindi Asl, Comuni e Ambiti Territoriali nonché al Punto Nazionale di Contatto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri perché siano regolarizzate, cioè accettate e conosciute senza soluzioni di continuità, quindi messe a fattore comune le equipollenze di tali titoli di studio universitari e, di conseguenza, le Università attivino le procedure previste dal Decreto Interministeriale 11 novembre 2011.
PRECEDENTI SCRITTI SULL’ARGOMENTO
CGIL CISL UIL: “Il Senato cambi il DDL 2656 sugli educatori”
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